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BENEFICI FISCALI
Le donazioni ad esso effettuate con qualsiasi mezzo di pagamento, ad esclusione di quelle per contanti, godono dei seguenti benefici fiscali, nei limiti e alle condizioni previste dalle vigenti normative e prassi:
Per le persone fisiche
sono detraibili dall'imposta lorda per un importo pari al 30% del loro ammontare fino a un massimo di 30.000 € (art. 83 comma 1 D.lgs 117/2017 - Codice del Terzo Settore) le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate a favore del Comitato.
Sono deducibili nel limite del 10% del proprio reddito complessivo dichiarato (art. 83 comma 2 D.lgs. 117/2017) le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate al Comitato . Qualora tale importo fosse di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere portata in deduzione dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, fino al quarto anno, fino a concorrenza del suo ammontare.
In generale, i benefici non sono cumulabili tra loro, ma è necessario attenersi alle disposizioni e istruzioni fiscali per la verifica della loro eventuale cumulabilità. Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta. Ai fini di quanto previsto dalla vigente normativa, il Comitato dichiara di tenere scritture contabili complete e analitiche rappresentative dei fatti di gestione e redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Tale documento viene certificato da primaria società di revisione.
Benefici fiscali per aziende e professionisti
Le erogazioni liberali a esso effettuate con qualsiasi mezzo di pagamento, a esclusione di quelle in contanti, godono dei seguenti benefici fiscali nei limiti e alle condizioni previste dalle vigenti normative e prassi:
Sono deducibili per un importo non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art. 100 c. 2 lettera a del D.P.R. 917/86) le erogazioni liberali effettuate a favore del Comitato. Sono deducibili nel limite del 10% del reddito dichiarato fino a un massimo di 70.000 € (art. 83 comma 2 D.lgs. 117/2017 - Codice del Terzo Settore) le liberalità in denaro o in natura erogate a favore del Comitato.
Qualora la deduzione fosse di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza puo’ essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
I benefici non sono cumulabili tra loro.
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